Questa rubrica nasce con lo scopo di informare il lettore, che poi nella stragrande maggioranza dei casi riveste anche il ruolo di consumatore bancario, sugli ultimi orientamenti giurisprudenziali in tema di anomalie nei rapporti contrattuali bancari.
Attraverso l’utilizzo di un linguaggio chiaro, semplice e diretto (almeno ci proviamo) tenteremo di portare alla conoscenza del lettore informazioni, regole e concetti che difficilmente sarebbe in grado di reperire, tradurre e fare propri.
In questo modo anche l’utente “non esperto” potrà verificare se la sua banca è’ (in)differente. E rispetto a cosa ? In alcuni casi proprio alle rigide regole atte a regolare i rapporti con il consumatore bancario.
Oggi parleremo delle assicurazioni opzionali connesse ai finanziamenti, come ad esempio un prestito personale o un mutuo e di una possibile irregolarità che l’istituto di credito potrebbe compiere proprio al momento del collocamento.
Il consumatore bancario, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento spesso aderisce contestualmente (e facoltativamente) ad una polizza collettiva stipulata dalla Banca stessa con una compagnia di assicurazioni chiamata “Credit Protection Insurance” o brevemente denominata “C.P.I.” con lo scopo di tutelare proprio l’istituto bancario in caso eventi non controllabili quali morte, invalidità, grave malattia o perdita dell’impiego.
Ovviamente la proposizione della polizza connessa al finanziamento da parte dell’istituto bancario rientra tra i comportamenti leciti però, in alcuni casi, l’adesione a queste polizze non può essere considerata come una facoltà riservata al consumatore bancario, come dovrebbe essere, ma un vero e proprio obbligo.
La differenza tra l’adesione ad una polizza assicurativa facoltativa rispetto ad una obbligatoria cambia radicalmente le carte in tavola considerato che il Legislatore impone alle banche, quando la polizza assicurativa è considerata obbligatoria e quindi “connessa al finanziamento”, che il relativo costo debba essere inserito, al momento della sottoscrizione del contratto, all’interno del T.A.E.G. (indicatore in termini percentuali del costo del finanziamento).
Obbligo al quale, sovente, l’istituto di credito non ottempera, generando così una disinformazione a danno del consumatore bancario.
La legge in tema di trasparenza sui contratti bancari è molto rigida e sanziona questa irregolarità con l’applicazione dell’art. 125 comma VII T.u.b. quindi con la sostituzione del tasso concordato in contratto con il tasso Bot a dodici mesi registrato nell’anno precedente alla stipula del contratto stesso, che tradotto, significherebbe ottenere l’applicazione di un tasso decisamente più basso a quello concordato inizialmente con l’istituto bancario.
Ovviamente non tutti i contratti di prestito presentano questa anomalia, ma sono sicuramente molti gli istituti di credito che non si sono conformati alla normativa.
Il lettore si starà sicuramente chiedendo in quale modo potrà verificare se il contratto da lui stipulato risulta viziato o meno da questa anomalia ed, in caso positivo, quale vantaggio ne potrebbe trarre.
In riferimento a questa irregolarità l’Arbitro Bancario e Finanziario, istituto che opera in ambito stragiudiziale con l’obiettivo di dirimere le controversie tra consumatore bancario e banche e/o intermediari del credito al quale il consumatore bancario può rivolgersi in proprio o per il tramite di un procuratore, ha emesso degli interessanti provvedimenti.
Su tutte citiamo le decisioni n. 2600 del 02.04.2015 e n. n. 3417 del 2014 entrambe assunte dal Collegio di Roma (facilmente reperibili, in quanto pubblicate sul sito dell’Arbitro Bancario e Finanziario) le quali hanno stabilito il complesso degli elementi che devono ricorrere per presupporre l’obbligatorietà della polizza ovvero:
– la polizza collettiva deve essere stata stipulata dall’intermediario con la compagnia di assicurazioni;
– la durata della copertura assicurativa deve coincidere con la durata del finanziamento;
– il premio deve essere pagato in via anticipata dall’intermediario per conto del cliente;
– il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazioni è l’intermediario medesimo;
Quindi, se concorrono tutti questi elementi e il valore della polizza non è stato calcolato nel T.A.E.G. il consumatore bancario è legittimato a richiedere alla banca la sostituzione del tasso concordato con il più favorevole tasso Bot a dodici mesi registrato nell’anno precedente alla stipula del contratto stesso che, tradotto, significa ottenere, in caso di rate già pagate, una restituzione di denaro mentre, per le rate eventualmente in scadenza, una sensibile diminuzione dell’importo mensile da restituire all’istituto bancario.
Ma se comunque sul contratto stipulato con l’istituto bancario e sulla polizza stessa viene indicato che quest’ultima è facoltativa? anche su tale aspetto il Collegio si è espresso chiarendo che, in presenza delle condizioni sopra elencate, è irrilevante che il modulo prestampato dall’intermediario qualifichi tale polizza come “facoltativa”.