NUOVE TARGHE DEI CICLOMOTORI DAL 14 FEBBRAIO
Sono entrate in vigore le nuove norme sulla targatura dei ciclomotori.
Dal 14 febbraio i vecchi targhini a cinque caratteri alfanumerici sono illegali.
A partire dal 1 giugno 2011 sono state progressivamente progressivamente sostituite le targhette (obbligatorie) per i ciclomotori, con l’obiettivo di rendere più certa l’identificazione del conducente.
L’art. 14 della Legge 120 del 29 Luglio 2010 (riforma del Codice della strada) ha infatti introdotto l’obbligo per i proprietari di ciclomotori di dotarsi di:
* targa, composta da sei caratteri alfa numerici (anzichè cinque)
* certificato di circolazione, in sostituzione del vecchio certificato di idoneità tecnica (che non riportava il nome del proprietario).
L’identificazione certa dei proprietari dei ciclomotori è diventata completamente operativa il 14.02.2012, momento nel quale termina la possibilità di circolare con il vecchio targhino a 5 caratteri alfanumerici (contrassegno) e con il certificato di idoneità tecnica non nominativo.
La targa a sei caratteri è obbligatoria dal luglio 2006 per tutti i nuovi ciclomotori ed è stata introdotta per rendere più certa l’identificazione del conducente dei ciclomotori, con targhe abbinate ad un unico veicolo.
L’abbinamento ciclomotore-persona risulta inoltre nel certificato di circolazione del mezzo, che contiene i dati del proprietario e del veicolo, immessi nella banca dati della Motorizzazione.
La targa quadrata ha effetto anche sulle possibilità di trasporto del passeggero, comunque consentito solo ai maggiorenni
Infatti sono pienamente operative le modifiche introdotte nel 2004 all’art. 97 del Codice della strada, che consentono di trasportare un passeggero sul ciclomotore, a patto che:
* il conducente sia maggiorenne
* il ciclomotore sia omologato per due persone
* siano stati ottenuti i nuovi documenti dalla Motorizzazione: targa e certificato di circolazione.
Anche i vecchi ciclomotori omologati per due potranno trasportare un passeggero: dovranno però ottenere i nuovi documenti e la nuova targa, comunque obbligatori per tutti i ciclomotori in circolazione al 14 febbraio 2011.
Il proprietario di più ciclomotori che vuole circolare con l’uno o l’altro veicolo, deve avere per ciascuno di essi una targa ed un certificato di circolazione, debitamente richiesta alla Motorizzazione, anche tramite gli uffici di consulenza. La Motorizzazione rilascerà il certificato di circolazione, sul quale sarà indicato il numero di targa abbinato. L’eventuale contrassegno di identificazione verrà ritirato dalla Motorizzazione.
La nuova documentazione viene rilasciata immediatamente all’atto della domanda dalla Motorizzazione o dalle agenzie autorizzate.
Dopo aver venduto un ciclomotore, il vecchio proprietario dovrà comunicare alla Motorizzazione o altri uffici di consulenza il nome del nuovo proprietario.
In caso di smarrimento, distruzione o furto della targa e/o del certificato di circolazione, il proprietario deve
1. presentare denuncia entro 48 ore agli organi di polizia
2. chiedere il duplicato entro i successivi tre giorni alla Motorizzazione della propria provincia o altri uffici di consulenza.
ATTENZIONE: non è consentito circolare con targhe fatte in casa, che riportano i dati della vecchia targa smarrita.
Le sanzioni per la circolazione irregolare:
* senza certificato di circolazione (non rilasciato): sanzione amministrativa da 146,00 a 584,00 euro e sequestro del ciclomotore finalizzato alla confisca;
* senza targa o targhino, o con targa fatta in casa: sanzione amministrativa da 72,00 a 192,00 euro e fermo amministrativo per un mese del ciclomotore. Confisca del veicolo alla seconda violazione commessa nel biennio;
* con targhino vecchio tipo: sanzione amministrativa di 519,67 euro (da 389 a 1.559 euro)
* con targa non propria: sanzione amministrativa da 1.725,00 a 6.903,00 euro e fermo amministrativo per un mese del ciclomotore. Confisca del veicolo alla seconda violazione commessa nel biennio;
* con targa non leggibile: sanzione da 78,00 a 311,00 euro;
* con ciclomotore per il quale non è stata aggiornata la proprietà o demolito: da 365,00 a 1.460,00 euro e ritiro del certificato di circolazione;
* con ciclomotore per il quale non è stato denunciata perdita/furto della targa o del certificato di circolazione oppure non sono stati richiesti i duplicati: da 72,00 a 292,00 euro.
Riferimenti Normativi:
* Art. 97 del Codice della strada- Regolamento di esecuzione del Codice della strada: articoli 248, 249, 250, 251, 252
* Decreto ministero delle Infrastrutture e Trasporti 02/02/2011 (G.U. 76 del 02/04/2011)
* Legge n. 120 del 29/07/2010 articolo 14
* Decreto Pres. Repubblica n° 153 del 06/03/06 pubblicato sulla G.U. n° 89 del 15/04/06
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