Le domande protocollate e ricevute con riserva saranno elaborate in ordine di arrivo.
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto con l’art. 21 il rifinanziamento del Fondo stanziato per la concessione del bonus baby-sitting e bonus centri estivi per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età previsto, in alternativa ai congedi straordinari, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19 (art. 25, comma, 3 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Pertanto, i benefici previsti dal comma 3 dell’art. 25 modificato dall’art. 72 del decreto-legge n. 34/2020, sono riconosciuti nel limite complessivo di spesa di 236,6 milioni di euro.
Tutte le domande che risultano protocollate e ricevute con riserva di ammissione per il raggiungimento dei limiti di spesa stanziato per il bonus di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall’art. 72 del decreto-legge n. 34/2020, saranno elaborate e pagate in base all’ordine di arrivo.
Con l’occasione si rammenta che le prestazioni di baby-sitter svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 potranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020.