Roma – Dal 1 luglio 2019 chi ha un volume di affari superiore ai 400.000 euro dovrà rilasciare lo scontrino elettronico. Il vecchio scontrino fiscale andrà in soffitta e la ricevuta avrà solo un valore commerciale. Dal 1 gennaio 2020 l’obbligo verrà esteso a tutte le partite Iva. In sostituzione di scontrini e ricevute fiscali “classici”, al cliente sarà rilasciato un documento commerciale valido anche a fini fiscali, quando integrato con codice fiscale o partita Iva dell’acquirente.
L’obbligo avrà un avvio graduale, tenendo conto della tipologia di attività esercitata e del livello di connettività web della zona territoriale in cui si opera. I vecchi registratori di cassa andranno progressivamente sostituiti oppure integrati per permettere memorizzazione e trasmissione dei dati giornalieri. Sono previste agevolazioni fiscali per gli operatori, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento.
Chi non si adegua all’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche rischia pesanti sanzioni, pari al 100% dell’imposta relativa. E se il comportamento persiste per un quinquennio si potrà rischiare, addirittura, la sospensione dell’attività.
Non sarà così per tutti, perché ci saranno alcune partite Iva esonerate dall’obbligo. Saranno esclusi i tabaccai e tutti coloro che vendono beni dai Monopoli di Stato. Esclusi anche i benzinai per i “pieni” ai clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Esclusi i produttori agricoli, i notai, i giornalai, quelli del settore scommesse e new slot ma anche fumisti, ciabattini, ombrellai e arrotini in forma itinerante.
Anche chi vende cartoline o souvenirs e chi vende gelati, dolci o caldarroste non sarà interessato dall’obbligo dello scontrino elettronico. Escluso chi vende panini e bevande agli stadi, alle stazioni, nei cinema e nei teatri.
L’esonero comunque potrebbe essere esteso ad altre categorie come tutti quei professionisti che svolgono il proprio lavoro presso le abitazioni di un cliente o in modo ambulante. Ovvero: muratori, elettricisti, idraulici o imbianchini. Restano fuori dunque tutti quei soggetti che hanno solo l’obbligo della ricevuta fiscale.