Le raccolte fondi, costituiscono un valido strumento cui gli Enti Sportivi Dilettantistici possono accedere al fine di reperire risorse utili al raggiungimento degli scopi istituzionali. Le stesse raccolte sono consentite nel numero massimo di due per ciascun esercizio e nel limite annuo di 51.645,69 euro e richiedono il rispetto di una serie di condizioni.
In questo articolo, andremo ad esaminare la normativa di riferimento, le modalità di gestione delle raccolte e un caso concreto relativo a un accertamento subito da una Associazione Sportiva Dilettantistica.
1) Il quadro normativo di riferimento
L’art. 25 c.1 della Legge 133/1999 stabilisce che per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché’ riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l’Autorità di governo competente in materia di sport: a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
Con riferimento alle raccolte fondi occasionali, l’art. 2 del D.Lgs. 460 1997 afferma che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Al comma 2 dello stesso art. 2 del D.Lgs. 460 1997 si chiarisce, inoltre, che i fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche non concorrono alla formazione del reddito e, oltre ad essere esclusi da IVA, sono esenti da ogni altro tributo.
Detta previsione di legge è confermata dalla Circolare del Ministero delle Finanze 43/E/2000, comma 1.3: per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini IVA, e? evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell’ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
La Legge non fornisce indicazioni specifiche atte a chiarire quando le raccolte pubbliche possano essere considerate occasionali e quindi fruire delle suddette agevolazioni fiscali.
2) Modalità di gestione
La Legge non fornisce indicazioni specifiche atte a chiarire quando le raccolte pubbliche possano essere considerate occasionali e quindi fruire delle suddette agevolazioni fiscali.
A titolo esemplificativo, se una associazione pone in essere una raccolta fondi in concomitanza di una gara di campionato, la stessa non può ritenersi effettuata in occasione di un evento occasionale; diversamente, se la raccolta avviene in concomitanza con un “open day”, un torneo avente cadenza annuale o una specifica ricorrenza, si ritiene che il requisito dell’occasionalità possa essere soddisfatto.
Quindi, per fruire dell’agevolazione occorre che l’evento nel corso del quale avviene la raccolta sia occasionale, pubblico e concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione o celebrazioni.
Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
* il numero di eventi durante un periodo d’imposta non può essere superiore a due;
* il limite massimo dei fondi raccolti nell’anno non deve superare l’importo di 51.645,69 euro.
Per ogni raccolta di fondi, l’associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa.
Rispettati, quindi, i suddetti requisiti, le raccolte fondi effettuate possono considerarsi escluse tanto dalla base imponibile IRES quanto dalla base imponibile IVA.
Tra i proventi attratti dalla raccolta fondi, oltre alle liberalità, sono riconducibili anche gli incassi commerciali realizzati nel corso degli eventi per una durata massima di un week end riferibili di norma a stand gastronomici, vendita di oggettistica, contributi di ingresso e le sponsorizzazioni, come precisato dalla Circolare del Ministero delle Finanze 43/E/2000 al comma 1.1: a titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc. Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.
Particolare attenzione deve, quindi, essere posta alle modalità di fatturazione relative alla vendita di beni e servizi.
Si prenda ad esempio il caso di una sponsorizzazione ricevuta in occasione della raccolta fondi per la quale la fattura emessa dall’Ente Sportivo Dilettantistico dovrà necessariamente essere in esenzione IVA; diversamente, se la fattura esponesse l’IVA, l’Ente Sportivo Dilettantisctico sarebbe obbligato a versare il 50% dell’IVA incassata.
3) L’accertamento ricevuto da un Ente Sportivo Dilettantistico
Nel caso di specie, l’Ente Dilettantistico è stato oggetto di accertamento in quanto in una raccolta fondi aveva proceduto a fatturare tutte le sponsorizzazioni esponendo l’IVA, senza versarla, interpretando erroneamente la normativa vigente.
L’Agenzia delle Entrate, nel rilevare che tale comportamento non può essere ricondotto a un mero errore formale in quanto determina la mancata neutralità dell’imposta IVA, analizzava tutta la documentazione prodotta dall’Ente Sportivo Dilettantistico, desumendo che il patrocinio di Enti Istituzionali (Coni e Federazione), nonché gli articoli di stampa e i servizi televisivi relativi all’evento, conferivano un indubbio ritorno di immagine e di risonanza a livello nazionale.
Analizzata, infine, tutta la documentazione a corredo – contratti di sponsorizzazione e relative fatture, rendiconti, locandine e l’ulteriore materiale relativo all’evento realizzato – l’Agenzia concludeva che pur avendo l’Ente Sportivo dato prova di aver organizzato e tenuto l’evento cui si voleva ricondurre i ricavi commerciali relativi alla sponsorizzazioni, doveva procedersi al recupero dell’IVA non versata in quanto addebitata al cliente.
Il recupero dell’IVA addebitata al cliente, però, non è avvenuto per la sua totalità in quanto, stante la comprovata inerenza delle prestazioni fatturate all’evento occasionale, può essere richiesta la sola imposta IVA per la quale i fruitori hanno, o avrebbero potuto, esercitare il diritto di rivalsa.
Per tali motivi, dal computo totale dell’IVA esposta nelle fatture e richiesta all’Ente Sportivo sono state escluse le fatture emesse nei confronti degli enti pubblici (il Comune) e di imprese operanti in esenzione IVA (Studio di fisioterapia).