di Emanuele Lusi – “Con l’intento di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. “legge di bilancio 2018”) ha introdotto nel nostro ordinamento un’articolata serie di novità. Tra queste, a partire dal 1° gennaio 2019, emerge l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”.
Inizia così, con la Circolare 8E del 30 aprile 2018 la storia della cd Fatturazione Elettronica: una rivoluzione epocale che vanta poche esperienze analoghe a livello mondiale.
Di fatto l’introduzione della Fatturazione Elettronica comporta la completa dematerializzazione della fatturazione obbligando a una conservazione sostitutiva dei documenti elettronici.
Attenzione: la conservazione sostitutiva non vuol dire salvare sul proprio computer o sul proprio server le fatture emesse e ricevute ma indica un preciso obbligo di conservazione che può esser fatto gratuitamente mediante registrazione al servizio di interscambio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o, a pagamento, da una serie di fornitori esterni.
In verità già da qualche tempo, con il D.Lgs 127/2015, i contribuenti potevano esercitare l’opzione per la fatturazione elettronica, beneficiando di una serie di semplificazioni – l’esonero dallo spesometro, dalla presentazione degli elenchi Intrastat acquisti e cessioni, dalla comunicazione dei dati di contratti stipulati da società di leasing, locazione e noleggio, dalla comunicazione delle operazioni di cessione di beni dalla Repubblica di San Marino verso l’Italia – e alcune agevolazioni tra cui i rimborsi prioritari del credito Iva, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale e la riduzione di un anno dei termini di accertamento fiscale.
Ogni rivoluzione epocale porta con se la necessità di un tempo di adeguamento necessario tanto ai gestori delle infrastrutture informatiche e delle piattaforme gestionali quanto ai soggetti titolari di partita iva, nonché ai professionisti direttamente coinvolti nella tenuta contabile dei soggetti interessati.
Chi non deve farla
Passando ai dettagli operativi, vale la pena di sottolineare come siano sicuramente obbligati all’emissione delle fatture elettroniche tutti i soggetti IVA che erogano prestazioni o servizi tanto nei confronti di altri soggetti IVA quanto nei confronti di consumatori finali.
Sono altresì esonerati dalla emissione della fattura elettronica:
- i soggetti non titolari di partita IVA;
- i contribuenti minimi di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del DL n.98/2011;
- i forfettari ex art. 1, commi 54-89 della Legge n.190/2014;
- i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6 del DPR 633/72, se nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 7 mila euro;
- gli enti Sportivi Dilettantistici (ASD e SSD) che abbiano optato per il regime della 398/91 e che, nell’esercizio precedente, non abbiano conseguito ricavi commerciali superiori ai 65 mila Euro;
- tutti gli operatori sanitari (medici, farmacie, veterinari, ASL, ecc) per le sole operazioni già oggetto di comunicazione al sistema Tessera Sanitaria per le quali vige il divieto di fatturazione elettronica in seguito ai rilievi effettuati in tema di privacy.
Sono inoltre esonerate tutte le operazioni inerenti la cessione di beni e la prestazioni di servizi che sono effettuate o ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia.
Certo è che questi distinguo, oltre a sminuire la portata della rivoluzione definita epocale, non aiutano coloro che a vario titolo sono impattati dalla novella normativa.
Si pensi, ad esempio alla categoria degli operatori sanitari che vengono, di fatto, gravati da un doppio obbligo in funzione del fatto che la prestazione erogata sia oggetto di comunicazione al sistema Tessera Sanitaria o ad una azienda per la partecipazione ad un convegno (per la quale l’operatore ha comunque l’obbligo di procedere alla fatturazione elettronica se non rientrante tra i soggetti esonerati).
Oppure si pensi ai cd contribuenti forfettari esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica ma obbligati a registrarsi al Sistema di Interscambio per consultare le fatture ricevute, pur essendo le stesse irrilevanti ai fini della determinazione delle imposte da pagare.
Vale la pena sottolineare come l’esonero non costituisca un obbligo, ma solo una facoltà: a nessuno, quindi, dei soggetti esonerati è preclusa la possibilità di adottare la fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva, qualora ritenuta più conveniente, ad eccezione delle operazioni oggetto di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria.
Chi la vuole adottare per libera scelta
Cosa succederebbe, quindi, se un forfettario scegliesse di avvalersi della fatturazione elettronica?
Proviamo ad analizzare due ipotesi.
- Ipotesi A: Forfettario che si avvale dell’esonero,
- emette le fatture cartacee e le invia (in PDF) al cliente o le consegna fisicamente in cartaceo al committente che, comunque, sarà obbligato a conservarle in quel formato;
- conserva e numera le stesse fatture emesse in cartaceo;
- riceve dai fornitori le copie cortesia delle fatture elettroniche ricevute o, qualora non le riceva, deve registrarsi al Sistema di Interscambio per verificarne l’emissione e visualizzarle;
- conserva e numera le fatture ricevute;
- Ipotesi B: Forfettario che si avvale per opzione della Fatturazione Elettronica,
- emette le fatture elettroniche attraverso un gestionale o un software di terze parti (ne esistono sia gratuiti sia a pagamento a partire dai 25 euro annui);
- si registra al Sistema di Interscambio (gratuito) per la conservazione elettronica dei documenti emessi e ricevuti per il tramite dello stesso Sistema di Intercambio;
Analogamente all’esempio sopra riportato, nel caso di enti Sportivi Dilettantistici (ASD e SSD) che abbiano optato per il regime della 398/91 e che non abbiano superato il limite dei 65.000 Euro di ricavi commerciali, l’opzione per la fatturazione elettronica avrebbe lo stesso impatto sopra descritto.
Nel caso, invece, in cui l’Ente Sportivo Dilettantistico avesse superato il limite dei 65.000 Euro e avesse optato per la non adesione alla fatturazione elettronica, sono previste delle regole particolari nel caso esemplificativo di sponsorizzazione (o di altra prestazione avente natura commerciale): l’Ente Sportivo Dilettantistico non dovrà emettere alcuna fattura ma sarà il cessionario (il soggetto che sponsorizza nel nostro esempio) ad emettere una autofattura, pagando all’Ente Sportivo l’importo comprensivo di IVA.
A questo punto l’Ente, che dovrà premurarsi del fatto che il cessionario abbia assolto all’obbligo di autofattura, potrà richiedere allo stesso una copia di cortesia della autofattura emessa e liquidare la relativa IVA trimestralmente, analogamente a quanto fatto sino ad oggi.
In alternativa l’Ente Sportivo Dilettantistico, dopo essersi registrato nel Sistema di Interscambio, potrà verificare, che la autofattura sia stata emessa dal cessionario.
Nulla vieta, all’Ente Sportivo Dilettantistico come per gli altri soggetti esonerati, di emettere in autonomia la fattura elettronica, con le modalità previste per i soggetti obbligati.
Ci si chiede, quindi, quale sia la convenienza per i soggetti esonerati a non avvalersi sempre e comunque, indipendentemente dal proprio regime, sia del Sistema di Interscambio che della conservazione sostitutiva gratuita offerta dall’Agenzia delle Entrate sullo stesso Sistema di Interscambio.
Tale riflessione assume ancor più rilievo se si pensa che a tendere è ben probabile, nonché auspicabile, che tutti i distinguo non dettati da problematiche legate alla privacy – come nel caso dei dati oggetto di trasmissione al sistema Tessera Sanitaria – verranno gradualmente assorbiti dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti.