Alessandria (Max Corradi) – Sono passati tre mesi dal sequestro dei 101 cani custoditi a Valle San Bartolomeo da Paola Lorenzetti, 49 anni di Alessandria, che, con la figlia Giulia di 24 anni, li teneva nella sua casa di campagna di Via Montata 6 con amore e dedizione. La signora Lorenzetti è stata descritta da qualcuno come una sorta di Crudelia De Mon che teneva prigioniere quelle povere bestie mentre invece le ospitava al meglio per salvarle dalla soppressione. Tuttavia, per la denuncia d’un addestratore di Monza, è scattato il sequestro su mandato della Procura della Repubblica di Alessandria, per cui sono intervenuti agenti della polizia municipale insieme ai veterinari, ed ai tecnici dell’Asl e del Sisp (servizio igiene e sanità pubblica).
Ma non era un lager. Innanzi tutto perché i cani avevano a disposizione un parco ci circa 3000 metri quadrati, quindi perché siamo venuti a sapere che molti di loro sono stati salvati dalla tratta per la vivisezione o dal racket della droga, usati per lo spaccio (gli tagliano la pancia e gli infilano dentro i sacchetti di droga, poi ricuciono; gli fanno passare il confine, li riaprono, prendono la droga e li abbandonano a morte certa fra mille tormenti). È vero, molti erano malati, ma sono arrivati così e Paola Lorenzetti se n’era presa cura. La sua passione la portava a dedicarsi ai migliori amici dell’uomo (anche se spesso l’uomo non è il loro migliore amico) durante tutto il tempo libero (la signora Lorenzetti è impiegata in un ente pubblico della nostra provincia), mentre molti volontari, per aiutarla, le procuravano cibo e medicine per cani, un po’ di legna per la stufa per quando faceva freddo e i soldi per pagare le cure veterinarie. Tant’è vero che era divenuta un simbolo per gli animalisti di tutta Italia che hanno aperto pagine su Facebook per difenderla.
Ma l’Asl AL ha ritenuto necessario un sequestro giudiziario persino della sua casa (che il giudice ha subito dissequestrato per mancanza di motivazioni) per poter entrare con la forza e portarle via tutti i cani in base ad una non meglio specificata normativa che vieterebbe ai privati di detenere più di cinque cani. Siamo andati a vedere e ciò non risulta. Almeno in Piemonte.
Ci siamo rivolti quindi alla dottoressa Paola Suà (la signora bionda a destra in una foto di gruppo coi volontari U.G.D.A. e la senatrice del M5S Paola Taverna) presidente nazionale di U.G.D.A. (Ufficio Garante Diritti Animali) che ci ha mandato una mail dove si legge: “Quante volte il Comitato Nazionale U.G.D.A., volontariato legale e di proposte legislative a tutela degli animali, è stato interpellato da amici piemontesi ai quali viene intimato di allontanare animali considerati in eccesso rispetto a un dichiarato numero di soli 5 detenibili. Ma dove trae origine questa credenza popolare e di certe ASL veterinarie o sindaci? Ha fondamento la pretesa di allontanare gli amati animali se invece di 5 se ne hanno 6, o 10, o 20 e anche più? No, assolutamente”.
Infatti né la legge nazionale 281/91 né la legge di recepimento della Regione Piemonte e tantomeno il relativo regolamento di attuazione prevedono che vi sia un numero massimo di animali affidati a un privato, che sono detenibili purché, ovviamente, ricorrano tutti i criteri igienico sanitari.
“Importanti sentenze – ha aggiunto la presidente Suà – ci ha spiegato ancora la presidente di U.G.D.A. – ha osservato che la Legge regionale in materia inibisce la detenzione di animali da affezione solo nel caso in cui il numero eccessivo sia tale da causare problemi di natura igienica o sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi, ma senza fissarne il numero o la specie”.
La norma di legge che, secondo qualcuno, avrebbe imposto il sequestro dei cani della signora Lorenzetti, è l’art. 6 del regolamento di attuazione, che così recita: “Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti: 1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti. 2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinari e di igiene pubblica della USSL”.
Ma, attenzione, si parla di “impianti”, non di case o giardini privati. Ovvero di strutture gestite a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento, mentre la signora Lorenzetti ospitava quei cani solo per salvarli da un tremendo destino prima di assegnarli a chi ne facesse richiesta per prendersene cura con amore.
ECCO I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993 Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge regionale “tutela e controllo degli animali da affezione”
Articolo 1 – Criteri per la detenzione di animali da affezione 1. I cani detenuti all’aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. 2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. 3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, e? necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull’esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. 4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche. 5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere. 6. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all’età ed alle condizioni fisiologiche dell’animale.
Articolo 2 – Soppressione eutanasica 1. La soppressione eutanasica di un animale da affezione deve essere preceduta da anestesia profonda.
Articolo 3 – Criteri per la istituzione e la gestione dei Servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi 1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante, nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 6 della legge. 2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l’osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l’identificazione con tatuaggio, l’avviso all’eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell’U.S.S.L. 3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria. che di norma ha durata di dieci giorni. 4. Trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano senza proprietario e non possono essere restituiti, secondo le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta. 5. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria. 6. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene: le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali liberta? di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati. 7. Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge: devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. 8. Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente articolo. 9. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell’animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario. 10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione. 11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprietà catturati, luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalità per la restituzione.
Articolo 4 – Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani 1. Ai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competono: la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all’igiene, alla sanita? ed al benessere degli animali; gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria; le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali.
Articolo 5 – Criteri per la concessione della autorizzazione sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il ricovero di cani e gatti senza proprietario 1. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perché senza proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base: o capacità massima complessiva del singolo impianto: 100 capi; o superficie minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse; o numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata; o pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili; o approvvigionamento idrico sufficiente; o canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio; o reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva; o locale per gli interventi veterinari; o locale per il deposito e la preparazione degli alimenti; o magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego; 1. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria ne` cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici. 2. L’eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento. 3. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data dell’introduzione e il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario. 4. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale. 5. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l’Associazione operi con dimostrata efficacia. per l’affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi. 6. I Comuni, per la realizzazione di rifugi, possono concedere in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali, un terreno idoneo per l’edificazione. 7. L’Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto, per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL, ai fini dell’autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti. 8. L’Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile della organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l’assistenza zooiatrica. 9. L’attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla USSL, in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati. 10. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore dei presente Regolamento.
Articolo 6 – Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti 1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti. 2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL 3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri: o superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse; o numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata; o pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili; o approvvigionamento idrico sufficiente; o canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio; o reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva; o locale per gli interventi veterinari; o locale per il deposito e la preparazione degli alimenti; o magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego. 1. Il responsabile dell’impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data d’introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione. 2. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale. 3. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie
Articolo 7 – Criteri e procedure per il riconoscimento e l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali 1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, le Associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992: o il cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalità; o che operano nel settore con programmi ed attività documentate, nel rispetto delle leggi vigenti da almeno 3 anni; o che sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte. 1. La documentazione relativa alle attività svolte in Piemonte per la protezione degli animali, dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale che comunicherà alle Associazioni interessate l’accoglimento o il diniego della domanda entro 60 gg. dalla presentazione della medesima. previa istruttoria dell’Assessorato alla Sanita?. 2. La Regione può effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, disponendo, in caso di non conformità, la cancellazione dall’Albo della Associazione interessata.
Articolo 8 – Corsi di formazione e di educazione sanitaria 1. Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi connessi con il rapporto fra l’uomo, gli animali e l’ambiente, con particolare riferimento agli animali domestici e da affezione, saranno organizzati dal personale docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con i Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. o della Regione, in parte anche tramite lezioni o dibattiti a cui partecipino direttamente i medici veterinari del servizio pubblico.
Articolo 9 – Interventi di controllo sulla popolazione felina 1. Qualora l’accertamento del Servizio veterinario della USSL evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l’affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all’USSL competente per territorio. 2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zooiatrici che si rendano necessari. 3. Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria. per gli interventi di competenza. 4. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell’uomo o degli animali: in questi casi, la cattura e` eseguita, previo provvedimento motivato dei Sindaco, dal personale di cui al comma 1 dell’articolo 3 del presente Regolamento, con l’assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.
Articolo 10 – Comitato Tecnico Regionale 1. I Presidenti delle Associazioni iscritte all’Albo di cui all’articolo 10 della legge, appositamente convocati dalla Presidenza della Giunta Regionale, provvedono a nominare per votazione gli esperti in etologia che entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali. 2. Le modalità operative e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale sono disciplinate con la deliberazione della Giunta Regionale, istitutiva del Comitato stesso.
Infine ecco la sentenza del Consiglio di Stato nel testo integrale.
Consiglio di Stato – Decisione n. 7387/2010 (“Comune non può decidere n. di animali da detenere se condizioni igienico sanitarie adeguate”) (Decisione n. 7387 del 17 ottobre 2010 della Sez. Quinta del Consiglio di Stato)
Il caso I proprietari di un’ abitazione sita nel comune di Vauda Canadese, circondata da un di terreno di ca. 5.000 mq. ed adibito a giardino, frutteto e orto, possiedono e curano 17 cani, numerosi gatti e un cavallo. Il Sindaco del comune emette un’Ordinanza che, in base al Reg. comunale tutela animali, impone l’allontanamento del cavallo, la riduzione a 3 del numero dei cani ed a 5 quello dei gatti. I due coniugi fanno ricorso al TAR Piemonte. Il TAR respinge il ricorso. I due allora promuovono appello al Consiglio di Stato e questo, con la decisione qui riportata, dà loro ragione. Il consiglio di Stato, infatti, afferma che Legge Regionale in materia non stabilisce un numero specifico di animali d’affezione, ma afferma che tale numero deve essere correlato alle condizioni di detenzione, condizioni che non dovranno causare problemi di natura igienica o sanitaria, né ridurre lo stato di benessere degli animali stessi. Un Sindaco (cioè un’amministrazione statale), quindi, può stabilire il n. massimo di animali da detenere in abitazioni – o unità immobiliari – solo su tali basi, per cui la situazione di limite è diversa laddove si tratta di animali detenuti in idonei spazi aperti e dove, quindi, la detenzione personale è limitata al tutelare la pubblica salute e del benessere degli animali stessi, indipendentemente dal numero o dalle specie detenibili. Se, insomma, gli animali stanno bene e sono rispettate le condizioni igienico-sanitarie atte a tutelare la salute pubblica e quella degli animali, non si può limitare il numero di animali d’affezione che è possibile detenere in casa propria. Decisione ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 3698 del 2010, proposto dai signori Luca G. e Gabriella D., contro Comune di Vauda Canavese, in persona del sindaco, per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Piemonte – Torino: Sezione II n. 03250/2009, resa tra le parti, concernente regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vauda Canavese; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 il Cons. Cesare Lamberti e uditi per le parti gli avvocati E. M., per delega dell’Avv. F., e Y.; Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
FATTO E DIRITTO
1. Nella qualità di comproprietari di un fabbricato per civile abitazione in comune di Vauda Canavese, circondato da un appezzamento di terreno di circa cinquemila mq., adibito a cortile, giardino, frutteto e orto, nei quali posseggono per affezione diciassette cani, di cui sette di piccola taglia e dieci di taglia medio-grande, numerosi gatti ed un cavallo, i signori G. Luca e D. Gabriella hanno impugnato al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, i seguenti provvedimenti: a) il regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali, approvato con delibera del Consiglio Comunale 31 marzo 2009, n. 8; b) l’ordinanza del Sindaco 20 luglio 2009, n. 14/09, avente ad oggetto l’ordine, da eseguirsi entro trenta giorni dalla notifica della stessa, di allontanamento dell’equino detenuto presso la corte di pertinenza del fabbricato d’abitazione di Via (…) di proprietà dei ricorrenti, di riduzione del numero dei cani sino ad un massimo di tre esemplari, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento per la tutela degli animali, di riduzione del numero dei gatti sino ad un massimo di cinque esemplari, così come previsto dall’art. 7, comma 4, del Regolamento per la tutela degli animali; – l’ordinanza del Sindaco 25 agosto 2009, n. 20/09, avente ad oggetto la proroga, per giorni trenta, dei termini indicati nell’ordinanza n. 14/09;
1.1. Nel ricorso sono stati dedotti i seguenti quattro motivi di ricorso: – violazione della l. 14 agosto 1991, n. 281, della l.r. 26 luglio 1993, n. 34 e del regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 11 novembre 1993, n. 4359: nelle leggi statali e regionali la detenzione degli animali per affezione non è soggetta a limiti numerici ma va considerata caso per caso; – violazione sotto altro profilo delle stesse norme sopra rubricate: i provvedimenti che impongono l’allontanamento sono viziati di illegittimità derivata; – violazione dell’art. 7, co. 5 del regolamento del Comune di Vauda Canavese per la tutela ed il benessere degli animali ed eccesso di potere: non è stato concordato con il competente servizio veterinario la proroga dei tempi in cui ricondurre a quello del regolamento il numero degli animali detenuti; – eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e contraddittorietà: la concessione edilizia per il ricovero dell’equino è in itinere presso il comune e il procedimento di autorizzazione alla detenzione non è ancora definita per fatto del comune.
1.2. Il Comune di Vauda Canavese non si è costituito in primo grado.
2. Con la sentenza n. 03250 del 4 dicembre 2009, il ricorso è stato dichiarato irricevibile quanto al primo motivo, avendo i ricorrenti avuto conoscenza del regolamento e della limitazione alla detenzione degli animali dall’8 maggio 2009; è stato dichiarato inammissibile quanto alla censura di invalidità derivata dedotta nel secondo motivo nei confronti delle due ordinanze sindacali di allontanamento degli animali per effetto della precedente irricevibilità; è stato, infine, dichiarato infondato quanto al terzo e al quarto motivo, in quanto gli stessi ricorrenti avevano stipulato con il sindaco una convenzione per l’allontanamento degli animali da loro stessi poi contestata e in quanto le ordinanze sindacali avrebbero fatto pedissequa e doverosa applicazione del regolamento comunale.
3. Avverso la sentenza muovono appello i ricorrenti. 3.1. Il comune si è costituito in giudizio con memoria chiedendo il rigetto delle censure.
1. L’appello è meritevole di accoglimento per tutti e quattro i motivi dedotti. 2. Erroneamente la sentenza di primo grado ha dichiarato irricevibile perché tardivamente proposta rispetto alla data di piena conoscenza, la censura svolta nei confronti dell’art. 7 del regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali. 2.1. Secondo oramai consolidata giurisprudenza, la disposizione regolamentare per essere immediatamente impugnabile, deve presentare carattere di lesività immediata e puntuale che non è certo riscontrabile nella norma in esame, perché diretta a limitare la detenzione di animali nelle abitazioni come è facilmente evincibile sia dal testo della rubrica (detenzioni di animali nelle abitazioni) sia dai commi 3 e 4 volti a limitare il numero di cani e di gatti per unità immobiliare, laddove è incontroverso fra le parti che per la custodia degli animali i ricorrenti si avvalevano non già di un’unità immobiliare ma di un fabbricato di civile abitazione circondato da un grande appezzamento di terreno adibito a giardino frutteto e orto. 2.2. E’ conseguentemente fondata la prima delle censure proposte dagli appellanti nella parte in cui censurano la sentenza impugnata sia per avere dichiarato irricevibile il ricorso in essenza dei presupposti di lesività immediata e diretta delle disposizioni regolamentari sia per la violazione della legge regionale n. 34/1993 che all’art. 3 inibisce la detenzione di animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi senza fissarne il numero o la specie. 2.3. Se infatti l’amministrazione può discrezionalmente stabilire in base ad una communis opinio il numero massimo di animali che è possibile detenere nelle abitazioni o nelle unità immobiliari, così non è ove trattasi di animali detenuti anche in idonei spazi aperti in relazione ai quali la detenzione personale per motivi di affezione è limitata della legislazione regionale a tutela della pubblica salute e del benessere degli animali stessi, indipendentemente dal numero o dalle specie detenibili. 2.4. E’, al proposito incontroverso fra le parti che, dalla perquisizione compiuta dai Carabinieri di Barbania il 2 luglio 2006, non fu riscontrato alcun problema sotto il profilo igienico – sanitario e che altrettale esito ha sortito la visita sanitaria effettuata il 27 ottobre 2006 dal dipartimento di prevenzione dell’ASL 6, che peraltro ha riferito di esposti pervenuti dai vicini. 3. E’ pertanto fondata anche l’ulteriore censura introduttiva d’illegittimità derivata del provvedimento e di carenza di idonea motivazione. 3.1. Essendo i limiti regolamentari nel numero degli animali detenibili riferita alle sole abitazioni e non già ai fabbricati per civile abitazione con annesso un idoneo spazio circostante, la previsione circa il numero massimo non è applicabile alle ipotesi di ricovero in fabbricati dotati di aree idonee, salva la sua illegittimità qualora debba essere interpretata nel senso di vietare in assoluto la detenzione di un numero di cani e gatti superiore a quello consentito. 3.2. Sono conseguentemente illegittime le successive ordinanze del comune che hanno imposto ai ricorrenti l’allontanamento degli animali solo per l’accertato possesso di un numero di cani e gatti superiore a quello consentito dal regolamento senza altra motivazione. 3.3. Né rappresenta giustificazione all’operato del comune la circostanza, addotta dal tribunale territoriale, che non fosse stato ancora definito il procedimento volto a conseguire l’autorizzazione alla detenzione del cavallo nonché il permesso edilizio in sanatoria per il suo ricovero. 3.4. In disparte i solleciti dei ricorrenti alla definizione del procedimento, l’inerzia dell’amministrazione alla data di adozione delle ordinanze sindacali, non rende i provvedimenti immuni da censura essendo ascrivibile a fatto del comune che scientemente ha determinato l’inesistenza dei presupposti per l’ulteriore detenzione in loco del cavallo.
4. Erroneamente poi è stata respinta la terza censura appuntata avverso l’ordinanza prot. 3674 n. 20/09 del 25 agosto 2009, con la quale il Sindaco di Vauda Canavese ha disposto la proroga di 30 giorni dei termini indicati nell’ordinanza n. 14/09 del 20 luglio 2009, in accoglimento della richiesta avanzata dai Sig.ri G. e D. 4.1. In disparte ogni riserva sull’equiparazione, fatta dai primi giudici, dell’accoglimento di una domanda di proroga ad un accordo procedimentale, il carattere autoritativo del provvedimento, riconosciuto nella stessa sentenza implica l’osservanza da parte del Comune delle disposizioni del regolamento circa la procedura di adozione dell’atto. 4.2. Doveva pertanto essere sicuramente osservata la disposizione dell’art. 7, co. 5 del regolamento, che, nel caso della detenzione di un numero di cani o gatti superiore a quello indicato, prevede l’obbligo del proprietario a “ricondurli nei limiti sopradescritti entro un arco di tempo concordato con l’amministrazione comunale e il competente servizio veterinario”. 4.3. Non è contestato che il servizio veterinario non vene interpellato al momento dell’adozione del provvedimento, che si palesa quindi illegittimo.
5. Dalle suesposte considerazioni deriva il fondamento dell’ultimo motivo, erroneamente respinto dal Tribunale amministrativo regionale. 5.1. E, invero: sub a) è fondato il rilievo di difetto di istruttoria, in quanto le ordinanze sindacali hanno imposto l’allontanamento sul solo rilievo del numero superiore a quello del regolamento senza verificare se le condizioni igienico sanitarie consentissero la pacifica detenzione degli animali.; sub b) è altresì fondata la censura di carenza di idonea motivazione delle ordinanze medesime; sub c) in presenza di un procedimento amministrativo avviato dai ricorrenti per ottenere l’autorizzazione alla detenzione del cavallo e la concessione edilizia per il suo ricovero e non definito per fatto del comune, l’ordine di allontanamento si palesa illegittimo.
L’appello deve essere conclusivamente accolto e deve essere riformata la sentenza impugnata con annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese del presente giudizio vanno compensate per la singolarità della vicenda. P.Q.M. In accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso originario e annulla i provvedimenti impugnati. Spese del grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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