Alessandria – In un comunicato stampa la sindaca Rota Rossa rende noto di aver firmato l’Ordinanza n. 615 che ha per oggetto il “Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all’interno che all’esterno dello Stadio comunale ‘Moccagatta’, nel raggio di 200 metri – stagione calcistica 2012/2013”. In seguito alla comunicazione della Questura di Alessandria con cui si richiede che negli esercizi pubblici ubicati sia all’interno che all’esterno dello Stadio comunale “Moccagatta”, nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2012/2013 disputato dalla “U.S. Alessandria Calcio 1912” e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2013-2014), per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l’inizio dell’incontro e un’ora e mezza dopo la fine dello stesso, sia fatto divieto assoluto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori e qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta; per salvaguardare il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2012/2013 e comunque fino al 31/08/2013, al fine di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio, che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, la prima cittadina di Alessandria “Ordina per ragioni di sicurezza pubblica, come richiesto dalla Questura di Alessandria, ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali ubicati sia all’interno che all’esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2012/2013 e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2013/2014) e comunque fino al 31/08/2013, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora e mezza dopo la fine della stessa, il divieto assoluto: di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori; di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. Gli esercizi abilitati alla ristorazione tradizionale (configurabile come tipologia 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto”. Inoltre nell’ordinanza è vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito. I trasgressori rischiano L’inosservanza della presente ordinanza è punita fino all’arresto ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale: Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a …”.
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