Alessandria (a.g.) – Tutte le volte che mi immetto con l’auto in un incrocio del centro storico c’è un pedone o più pedoni che attraversano tranquilli passandomi davanti. Ed io per non metterli sotto devo fermarmi. Recentemente – era prima di Natale – mi sono rotto le scatole e, al solito incrocio coi soliti pedoni in attraversamento come galline, mi sono sporto dal finestrino ed ho urlato loro che il pedone deve fermarsi quando passa un veicolo.
Si è acceso un vivace battibecco più o meno di questo tenore.
Guenna. Guardi che non l’ho messa sotto per un pelo.
Pedone. Lei deve fermarsi perché ha lo stop.
Guenna. Sì, ma lo stop per me vuol dire che devo la precedenza ai veicoli e non ai pedoni che, se non sono sulle strisce pedonali, devono dare la precedenza a tutti i veicoli. Sempre e comunque.
Pedone. Guardi che se lei mi mette sotto mi paga per buono.
Guenna. Questo lo dice lei! Ripeto: le strisce pedonali dove sono?
Pedone. Io sono sul marciapiede a raso.
Guenna. È una novità alessandrina? Perché nel codice della strada il “marciapiede a raso” non è contemplato. Guardi, sa cosa le dico? Siamo vicini a Natale. Vada da Fissore e si faccia un bel regalo: si compri un Codice della Strada e durante le vacanze se lo legga tutto. Vedrà che ho ragione io.
Il pedone se n’è andato ma non era convinto. È pur vero che il conducente di un veicolo deve essere accorto e prevedere anche l’attraversamento dei pedoni in condizioni anomale, ma è buona educazione da parte di tutti attenersi alle regole che ci sono e vanno rispettate.
E allora, cari pedoni incerti, a scanso di equivoci, ecco la parte che vi riguarda nel nostro codice della strada.
CODICE DELLA STRADA
Art. 190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94.
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